Testo del disegno di legge
Testo della Commissione

Art. 6.
(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Art. 7.
(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241).

      1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      Soppresso.

      «5-ter. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, gli stessi partecipano alla conferenza secondo le disposizioni del presente capo, senza diritto di voto».

      2. L'articolo 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è abrogato.

      1. Identico.

 

      2. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

 

          b) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

      3. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      3. Identico:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni in tema di giustizia amministrativa e

      «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25,


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quelle relative agli effetti del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento previsti dall'articolo 2-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»; commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      b) identica.

      «2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato con un provvedimento espresso e motivato, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa.

      2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio di attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
      2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
      2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

      4. Dopo l'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

      4. Identico.

      «Art. 29-bis. - (Disciplina per i gestori di servizi di pubblica utilità). - 1. I gestori


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pubblici o privati dei servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, applicano al rapporto di utenza, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge.
      2. Con provvedimenti delle rispettive Autorità di regolazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le concrete modalità applicative delle disposizioni del comma 1.
      3. In caso di mancata osservanza, da parte dei gestori pubblici o privati di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ovvero dei livelli minimi di qualità e di quantità predeterminati e pubblicati anche attraverso carte dei servizi, nella misura e secondo le modalità stabilite con provvedimenti delle rispettive Autorità di regolazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, deve essere assicurata agli utenti interessati la corresponsione di un indennizzo automatico e forfetario, eventualmente anche mediante forme di autotutela negoziale.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuati gli altri servizi di interesse generale soggetti all'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge, nonché i soggetti competenti all'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo».
      5. L'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si applica anche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.       Soppresso.
      6. All'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, le parole: «e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità» sono soppresse.       Soppresso.

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